232.11 Federal Act of 28 August 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (Trade Mark Protection Act, TmPA)

232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

Art. 16 Reproduction of trade marks in dictionaries and other reference works

Where a registered trade mark is reproduced in a dictionary, in another reference work or in a similar work without reference to its registration, the proprietor of the trade mark may require that the publisher, editor or distributor of the work include a corresponding reference, at the latest in a reprint.

Art. 16 Riproduzione di marchi nei dizionari e in altre opere di riferimento

Se un marchio è riprodotto in un dizionario, in un’altra opera di riferimento o in un’opera simile senza l’indicazione che si tratta di un marchio registrato, il titolare può esigere dall’editore, dal curatore della pubblicazione o dal distributore che la riproduzione del marchio sia completata con una tale indicazione, il più tardi in occasione di una nuova stampa.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.