1 The personal creditors of a partner have no rights to the partnership’s assets for the purposes of satisfying or securing their claims.
2 Enforcement proceedings brought by them are limited to the interest, fees, profit and share in the proceeds of liquidation payable to their debtor in his capacity as partner.
1 I creditori personali di un socio non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.
2 Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi, per onorario e per utili, e sulla quota che gli spetta nella liquidazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.