220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 573 E. Set off

1 A personal creditor of a partner may not set off his claim against a debt owed to the partnership.

2 Similarly, a partner may not set off a debt to a personal creditor against any debt owed by the creditor to the partnership.

3 However, where a partnership creditor is simultaneously the personal debtor of a partner, the two debts may be set off against each other provided the partner may be held personally liable for any resulting debt to the partnership.

Art. 573 E. Compensazione

1 Il debitore della società non può compensare i crediti di questa con i crediti ch’egli ha contro un singolo socio.

2 Parimente un socio non può opporre in compensazione al proprio creditore un credito della società.

3 Invece, se un creditore della società è ad un tempo debitore personale di un socio, la compensazione è opponibile sia all’uno sia all’altro, purché il socio possa essere convenuto personalmente per un debito sociale.

 

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