1 The insolvency of the partnership does not result in the bankruptcy of the partners.
2 Likewise, the bankruptcy of one of the partners does not result in the insolvency of the partnership.
3 The rights of partnership creditors in the event of the bankruptcy of a partner are governed by the Debt Collection and Bankruptcy Act of 11 April 1889282.
1 Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.
2 Parimente fallimento dei singoli soci non produce quello della società.
3 I diritti dei creditori della società nel fallimento del singolo socio sono determinati dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889280 sulla esecuzione e sul fallimento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.