220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 353 1. Acceptance of completed work

1 The employer must inspect the completed work on delivery and notify the homeworker of any defects within one week.

2 Where the employer fails to notify defects to the homeworker promptly, the work is deemed to have been accepted.

Art. 353 1. Accettazione del prodotto del lavoro

1 Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati.

2 Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato.

 

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