220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 353a a. Payment

1 Where the homeworker is engaged by the employer on a continuous basis, the salary for the work carried out is paid twice monthly or, with the homeworker’s consent, at the end of each month, and otherwise on delivery of the completed work.

2 Each salary payment must be accompanied by a written statement giving the reasons for any salary deductions that have been made.

Art. 353a a. Pagamento

1 Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, il salario per il lavoro eseguito è versato quindicinalmente oppure, con il consenso del lavoratore, alla fine del mese; negli altri casi, il salario è pagato al momento della consegna del lavoro eseguito.

2 Ad ogni pagamento va rimesso al lavoratore un resoconto scritto, con indicazione del motivo di eventuali deduzioni di salario.

 

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