1 The court shall initiate conciliation or mediation procedures with a view to obtaining the voluntary return of the child or to achieving an amicable resolution if the central authority has not already done so.
2 When conciliation or mediation does not result in an agreement leading to the withdrawal of the application for return, the court shall decide using a summary procedure.
3 The court shall inform the central authority of the essential steps in the procedure.
1 Il tribunale avvia una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole, a meno che non vi abbia già provveduto l’Autorità centrale.
2 Se la procedura di conciliazione o la mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale decide secondo una procedura sommaria.
3 Il tribunale informa l’Autorità centrale sulle principali fasi procedurali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.