1 The Federal Office of Justice (the Office) is the federal central authority in charge of implementing the conventions listed in the preamble.
2 The Office shall perform the tasks set out in the 1980 Hague Convention and the 1980 European Convention.
3 Under the 1996 and 2000 Hague Conventions, the Office's tasks shall be:
1 L’Ufficio federale di giustizia è l’Autorità centrale della Confederazione per le Convenzioni citate nell’ingresso della presente legge.
2 L’Autorità centrale della Confederazione assume i compiti previsti dalla Convenzione dell’Aia sul rapimento dei minori e dalla Convenzione europea sull’affidamento.
3 Per la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti, essa adempie i compiti seguenti:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.