210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 199 2. By marital agreement

1 Under a marital agreement, spouses may declare acquired property to be individual property set aside for professional or business use.

2 Furthermore, spouses may stipulate in a marital agreement that income from individual property does not qualify as acquired property.

Art. 198 1. Per legge

Sono beni propri per legge:

1.
le cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge;
2.
i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito;
3.
le pretese di riparazione morale;
4.
i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.
 

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