210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 198 1. By operation of law

By operation of law, a spouse’s individual property comprises:

1.
personal effects used exclusively by that spouse;
2.
assets belonging to one spouse at the beginning of the marital property regime or acquired later at no cost by inheritance or otherwise;
3.
claims for satisfaction;
4.
acquisitions that replace individual property.

Art. 197 II. Acquisti

1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.

2 Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente:

1.
il guadagno del suo lavoro;
2.
le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;
3.
il risarcimento per impedimento al lavoro;
4.
i redditi dei suoi beni propri;
5.
i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.