195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 65 Payment and repayment

1 Emergency loans are paid out in the local currency.

2 When loans are paid out, applicants must sign a commitment to pay back the loan within 60 days.

3 The amount due must be paid back in Swiss francs; the exchange rate on the date of payment of the loan applies.

Art. 65 Versamento e restituzione

1 I prestiti d’emergenza sono versati nella valuta locale.

2 Al momento del versamento, il richiedente si impegna con la sua firma a restituire l’importo entro 60 giorni.

3 L’importo dovuto va restituito in franchi svizzeri; è determinante il tasso di cambio del giorno in cui è stato versato il prestito d’emergenza.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.