195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 36 Payment

(Art. 27 SAA)

1 One-off benefits are paid according to the commitment to cover costs.

2 Recurring benefits are paid into an account or paid out in cash on a monthly basis. The payment is made in the currency of the receiving state.

3 To ensure the benefits are used appropriately by the eligible person, they may be paid to a third party.

4 If appropriate, vouchers for the purchase of specific items may be issued, or payments made directly to third parties.

5 Administrative costs may not be set off against benefits.

Art. 36 Pagamento

(art. 27 LSEst)

1 La prestazione unica è versata conformemente alla garanzia di assunzione dei costi.

2 Le prestazioni periodiche sono pagate mensilmente su un conto o in contanti. Il pagamento è effettuato nella valuta dello Stato ospite.

3 A garanzia di un impiego adeguato da parte dell’avente diritto, la prestazione può essere versata a un terzo.

4 Se appare opportuno, possono essere forniti buoni d’acquisto per determinate merci o effettuati pagamenti diretti a terzi.

5 Le spese amministrative non possono essere computate nella prestazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.