195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 31

(Art. 33 para. 2 SAA)

If a representation becomes aware that a Swiss national living abroad is in need, it may initiate the procedure ex officio.

Art. 31 Avvio d’ufficio di un procedimento

(art. 33 cpv. 2 LSEst)

Se viene a conoscenza del fatto che uno Svizzero all’estero si trova in situazione d’emergenza, la rappresentanza può avviare un procedimento d’ufficio.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.