Benefits for persons in homes, hospitals and other establishments abroad comprise the statutory or legal daily allowances for a stay in a public institution plus ancillary expenses and pocket money.
Se il richiedente si trova in una casa di riposo, un ospedale o un istituto simile all’estero, le prestazioni comprendono i costi giornalieri, spese accessorie incluse, fissati legalmente o contrattualmente per i soggiorni in un istituto pubblico, come pure una somma per le piccole spese.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.