(Art. 25 SAA)
1 If a person with multiple nationalities apply for social assistance, the Consular Directorate (CD) at the FDFA first decides which nationality takes precedence. In doing so, it takes account of the following:
2 In cases of urgent social assistance, the Swiss nationality is deemed to take precedence.
(art. 25 LSEst)
1 Se una persona che possiede più nazionalità presenta una richiesta per l’ottenimento di prestazioni di aiuto sociale, la Direzione consolare del DFAE (DC) decide dapprima in merito alla cittadinanza preponderante. A tal fine tiene conto:
2 Nei casi di aiuto sociale urgente, la cittadinanza svizzera è considerata preponderante.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.