195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

Art. 43 Limitation of consular protection

1 There is no legal entitlement to consular protection.

2 The Confederation may refuse or limit assistance, in particular if:

a.
there is a risk that it could be detrimental to the Confederation's foreign policy interests;
b.
it would put others in danger;
c.
the person concerned has disregarded the Confederation's recommendations or has otherwise acted negligently;
d.
the person concerned has abused assistance provided in the past.

3 This does not apply in cases where there is a threat to the life or health of the person concerned.

Art. 43 Limitazione della protezione consolare

1 Non sussiste alcun diritto alla protezione consolare.

2 La Confederazione può rifiutare o limitare un aiuto segnatamente se:

a.
vi è il rischio che tale aiuto sia pregiudizievole agli interessi in materia di politica estera della Confederazione;
b.
tale aiuto mette in pericolo altre persone;
c.
la persona che richiede l’aiuto non osserva le raccomandazioni della Confederazione oppure ha in altro modo dato prova di negligenza;
d.
la persona che richiede l’aiuto ha abusato di precedenti aiuti.
3 Sono fatti salvi i casi in cui sia minacciata la vita o l’incolumità della persona che richiede l’aiuto.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.