195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

Art. 40 Legal entities

1 Consular protection may be granted to legal entities that:

a.
are subject to, and organised in accordance with, Swiss law; and
b.
their actual centre of administration is in Switzerland.

2 It may also be granted on a subsidiary basis to legal entities abroad, provided they are controlled by a Swiss citizen or legal entity in accordance with paragraph 1, and provided the receiving state does not oppose it.

3 Persons are deemed to control a legal entity in accordance with paragraph 2 if they:

a.
directly hold a majority of the votes in the highest decision-making body thereof;
b.
directly hold the right to appoint or remove a majority of the members of the highest executive or management body thereof; or
c.
in accordance with the articles of incorporation, foundation charter, a contractual agreement, or similar instrument, are able to exert a controlling influence thereon.

Art. 40 Persone giuridiche

1 La protezione consolare può essere concessa a persone giuridiche:

a.
soggette al diritto svizzero e organizzate conformemente alle sue disposizioni; e
b.
il cui centro dell’amministrazione effettiva è situato in Svizzera.

2 A titolo sussidiario la protezione consolare può essere accordata anche alle persone giuridiche all’estero se queste sono controllate da un cittadino svizzero o da una persona giuridica ai sensi del capoverso 1 e se lo Stato ospite non vi si oppone.

3 Per controllo ai sensi del capoverso 2 si intende che la persona che lo detiene:

a.
dispone direttamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo;
b.
ha direttamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; oppure
c.
può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.