1 The type and amount of social assistance benefits are determined by the specific conditions in the receiving state, taking into account the basic needs of Swiss nationals living there.
2 The Confederation may grant additional social assistance to the Swiss Abroad who receive social assistance benefits from the receiving state, in compliance with the principle set out under paragraph 1.
1 Il genere e l’entità dell’aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato ospite, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero che vi risiede.
2 La Confederazione può concedere un aiuto supplementare agli Svizzeri all’estero che percepiscono prestazioni di aiuto sociale dallo Stato ospite, nel rispetto del principio sancito al capoverso 1.
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