1 The Swiss Abroad who wish to exercise their political rights shall notify their electoral commune via the competent representation. The electoral commune then enters them in the electoral register.
2 The Swiss Abroad who wish to renounce their political rights shall notify their electoral commune via the competent representation.
3 If the conditions for exercising political rights are no longer met, if a Swiss national living abroad renounces their political rights, or if voting materials are returned as undeliverable three times in a row, the electoral commune shall delete the person concerned from the electoral register.
4 The electoral commune and the FDFA shall inform each other about any data relevant to voting rights that have been amended or deleted from the electoral register or the Register of the Swiss Abroad.
1 Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano al Comune in cui esercitano il loro diritto di voto (Comune di voto) per il tramite della rappresentanza competente. Il Comune di voto li iscrive nel catalogo elettorale.
2 Gli Svizzeri all’estero che intendono rinunciare all’esercizio dei diritti politici lo comunicano al loro Comune di voto per il tramite della rappresentanza competente.
3 Se le condizioni per l’esercizio dei diritti politici non sono più soddisfatte, se lo Svizzero all’estero rinuncia a esercitare i propri diritti politici oppure se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario, il Comune di voto radia la persona in questione dal catalogo elettorale.
4 Il Comune di voto e il DFAE si informano reciprocamente dei cambiamenti e delle radiazioni di dati rilevanti per il diritto di voto effettuati nel catalogo elettorale o nel registro degli Svizzeri all’estero.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.