1 The Swiss Abroad exercise their right to vote in their last commune of residence.
2 If they do not have a commune of residence, they exercise their right to vote in their commune of origin. If they have two or more communes of origin, they exercise their right to vote in the commune of origin they stipulated when they registered in accordance with Article 12.
3 Votes may be cast in person, by post, or, provided the conditions are met, electronically.
4 In consultation with interested cantons and communes, the Federal Council shall promote electronic voting pilot schemes for the Swiss Abroad in accordance with Article 8a of the Federal Act of 17 December 19765 on Political Rights.
1 Gli Svizzeri all’estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domicilio.
2 Se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro Comune d’origine. Se hanno più di un Comune d’origine, lo esercitano in quello che hanno scelto al momento dell’annuncio di cui all’articolo 12.
3 Il voto può essere espresso deponendo personalmente la scheda nell’urna o per corrispondenza o, purché siano soddisfatte le condizioni previste, per via elettronica.
4 D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale promuove la sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all’estero, conformemente all’articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.