1 In accordance with Article 1 letter g of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 19618 and Article 1 letter f of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 19639, a «member of service staff» is defined as an employee of the sending State in the domestic service of a diplomatic mission, permanent mission or other representation to an intergovernmental organisation, or of a consular post, who is a member of such mission, representation or consular post.
2 Such a person is an employee of the sending State and is subject to the laws of such sending State. Such a person is generally employed as a chauffeur, usher, caretaker, or as cleaning or maintenance personnel for the chancery or the residence of the head of mission or head of post.
1 Per «membro del personale di servizio», conformemente all’articolo 1 lettera g della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19618 sulle relazioni diplomatiche e all’articolo 1 lettera f della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari, si intende l’impiegato dello Stato accreditante o dello Stato d’invio destinato al servizio della missione diplomatica, della missione permanente o di un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare, in qualità di membro di tali missioni, rappresentanza o posto consolare.
2 Tali persone sono impiegati dello Stato accreditante o dello Stato d’invio. Esse sono sottoposte al diritto pubblico di tale Stato. Svolgono generalmente compiti quali autista, usciere, portiere, personale di pulizia o addetto alla manutenzione nei locali della cancelleria o presso la residenza del capomissione o del capoposto.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.