1 In accordance with Article 328 of the CO13, employers are obliged to protect and respect the privacy of private household employees. They must show appropriate consideration for their health and ensure that moral standards are upheld. Employers must, in particular, ensure that private household employees do not experience any sexual harassment. To this end, employers must ensure appropriate working conditions. Where the private household employee lives in the employer’s household (Art. 30) these obligations remain in force both during and outside working hours.
2 Employers must give work to employees which suits their abilities and training.
3 Employers must ensure that private household employees have suitable working conditions which provide them with a decent living environment. These conditions include the protection of individuality and respect for the person, adherence to the provisions of the employment contract, in particular those concerning working hours and overtime compensation, daily and weekly rest periods, private and public holidays, food and accommodation, as well as payment of their salary and compulsory insurance contributions.
4 Private household employees must have freedom of movement outside working hours. In particular they must be free to leave the home of their employer and to participate in leisure activities away from their employer and employer’s family.
5 Private household employees must have free access to their personal documents such as passport, FDFA legitimation card and banking card.
1 Conformemente all’articolo 328 CO13, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del domestico privato. Deve avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il domestico privato non subisca molestie sessuali. Deve a tal fine creare condizioni di lavoro appropriate. Se il domestico privato vive in comunione domestica con il datore di lavoro (art. 30), tali obblighi sono applicabili sia durante le ore di lavoro sia al di fuori delle stesse.
2 Il datore di lavoro deve impiegare il domestico privato conformemente alla sua formazione e alle sue attitudini.
3 Il datore di lavoro deve assicurare condizioni di lavoro appropriate che offrano al domestico privato un ambiente di vita adeguato. Tali condizioni comprendono la protezione della sua personalità e il rispetto della sua persona, il rispetto delle condizioni contrattuali, vale a dire segnatamente l’osservanza del tempo di lavoro e la compensazione del lavoro straordinario, l’osservanza del riposo giornaliero e settimanale, il riconoscimento di vacanze e dei giorni festivi, il rispetto delle condizioni di vitto e alloggio, nonché il versamento del salario e delle assicurazioni obbligatorie.
4 Il domestico privato deve potersi muovere liberamente di al di fuori dell’orario di lavoro. Deve in particolare avere la possibilità di lasciare il domicilio del datore di lavoro e di praticare attività del tempo libero indipendentemente dalla famiglia del datore di lavoro.
5 Il domestico privato deve disporre liberamente dei suoi documenti personali quali il passaporto nazionale, la sua carta di legittimazione del DFAE o la sua carta bancaria.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.