192.126 Ordinance of 6 June 2011 on Conditions for Entry, Stay and Work for Private Household Employees of Individual Beneficiaries of Privileges, Immunities and Facilities (Private Household Employees Ordinance, PHEO)

192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr)

Art. 25 Request for legitimation cards for private household employees engaged in Switzerland

1 Prior to the commencement of employment, the employer’s institutional beneficiary must send to Protocol or the Swiss mission a request for a legitimation card by verbal note with a copy of the employment contract signed by the private household employee and the employer (Art. 10).

2 Protocol or the Swiss mission may require the private household employee to appear in person to receive his or her legitimation card.

3 Protocol or the Swiss mission may require the employer to appear in person so that they may satisfy themselves that the employer has fully under-stood his or her obligations as an employer.

4 All other procedural details, including which documents are required, are determined by the FDFA.

Art. 25 Domanda di rilascio di una carta di legittimazione per un domestico privato assunto in Svizzera

1 Prima dell’assunzione dell’impiego, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro trasmette con nota verbale al protocollo o alla missione svizzera una domanda di rilascio di una carta di legittimazione, corredata in particolare della copia del contratto di lavoro firmato dal domestico privato e dal datore di lavoro (art. 10).

2 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al domestico privato di presentarsi personalmente per ritirare la propria carta di legittimazione.

3 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al datore di lavoro di presentarsi personalmente per assicurarsi che quest’ultimo abbia inteso gli obblighi che gli spettano in quanto datore di lavoro.

4 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura e gli altri documenti da presentare.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.