1 Prior to the commencement of employment, the employer’s institutional beneficiary must send to Protocol or the Swiss mission a request for a legitimation card by verbal note with a copy of the employment contract signed by the private household employee and the employer (Art. 10).
2 Protocol or the Swiss mission may require the private household employee to appear in person to receive his or her legitimation card.
3 Protocol or the Swiss mission may require the employer to appear in person so that they may satisfy themselves that the employer has fully under-stood his or her obligations as an employer.
4 All other procedural details, including which documents are required, are determined by the FDFA.
1 Prima dell’assunzione dell’impiego, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro trasmette con nota verbale al protocollo o alla missione svizzera una domanda di rilascio di una carta di legittimazione, corredata in particolare della copia del contratto di lavoro firmato dal domestico privato e dal datore di lavoro (art. 10).
2 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al domestico privato di presentarsi personalmente per ritirare la propria carta di legittimazione.
3 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al datore di lavoro di presentarsi personalmente per assicurarsi che quest’ultimo abbia inteso gli obblighi che gli spettano in quanto datore di lavoro.
4 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura e gli altri documenti da presentare.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.