1 The employer’s institutional beneficiary must submit to Protocol or the Swiss Mission all documents required for the legitimation card request procedure (Art. 25).
2 Employers must ensure that private household employees engaged in Switzerland have a copy of the required documents.
3 All other procedural details will be determined by the FDFA.
1 Il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro sottopone i documenti richiesti al protocollo o alla missione svizzera nel quadro della procedura di domanda della carta di legittimazione (art. 25).
2 Il datore di lavoro si assicura che il domestico privato assunto in Svizzera disponga di una copia dei documenti richiesti.
3 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.