1 Employers, through their institutional beneficiary, are bound to inform Protocol or the Swiss mission without delay of any change in the civil status of a private household employee, such as marriage, birth of a child or death.
2 A photocopy of the document evidencing such change in civil status must be included with the information provided to Protocol or the Swiss mission.
1 Il datore di lavoro, per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende, è tenuto a notificare senza indugio al protocollo o alla missione svizzera ogni cambiamento dello stato civile concernente il proprio domestico privato, quali matrimonio, nascita di un figlio o decesso.
2 All’informazione indirizzata al protocollo o alla missione svizzera deve essere allegata una fotocopia del documento di stato civile corrispondente.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.