The FDFA shall issue its decision after receiving the opinion of the canton concerned.
Il DFAE emana una decisione dopo aver ricevuto il preavviso del Cantone interessato.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.