192.121 Ordinance of 7 December 2007 to the Federal Act on the Privileges, Immunities and Facilities and the Financial Subsidies granted by Switzerland as a Host State (Host State Ordinance, HSO)

192.121 Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

Art. 25 Procedure

1 Any application for permission to acquire land or buildings shall be submitted to the FDFA by the acquiring party or its agent, with a copy to be sent to the competent authority in the canton concerned.

2 The application must include the following particulars and documents:

a.29
the draft contract of acquisition, meaning in particular a draft purchase contract, a purchase option contract, a long-term lease, a signed preliminary contract or a deed of gift;
b.
the purpose of acquisition (residence of head of mission, secretariat of representation, head office of organisation, etc.);
c.
a description of the property, to include in particular the area of the land and of the building; in the case of a vacant site or a proposed extension of an existing building, the area proposed to be built upon must also be indicated;
d.
a list of the properties in Switzerland already owned by the institutional beneficiary, a description of such properties including in particular the area of the land and buildings concerned and the use of same.

3 The net habitable area of any building intended for residential use may not as a rule exceed 200 m2.

4 The FDFA may impose conditions in respect of an acquisition of property. In particular, it may require reciprocity if the acquiring party is a foreign State acquiring a property for the official needs of its diplomatic mission, consular posts, or permanent missions to intergovernmental organisations in Switzerland.

29 Amended by No I of the O of 15 Aug. 2018, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 3137).

Art. 25 Procedure

1 L’acquirente, o il suo rappresentante, invia la propria richiesta di acquisto di un fondo al DFAE, con copia all’autorità competente del Cantone interessato.

2 La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a.29
la bozza di atto d’acquisto, tra cui segnatamente la bozza di un contratto di vendita, di un contratto istituente un diritto di compera o di un contratto di locazione di lunga durata, oppure un contratto preliminare firmato o un atto di donazione;
b.
lo scopo dell’acquisto (residenza del capo missione, cancelleria della rappresentanza, uffici ufficiali dell’organizzazione, ecc.);
c.
la descrizione del fondo in questione comprendente segnatamente la superficie della particella e quella dell’edificio; se la particella non è ancora edificata o se è prevista un’estensione degli edifici esistenti, la richiesta indica anche la superficie edificabile;
d.
la lista dei fondi di cui il beneficiario istituzionale è già proprietario in Svizzera, una descrizione di questi fondi comprendente segnatamente la superficie delle particelle e quella degli edifici interessati, nonché l’uso cui tali fondi sono destinati.

3 La superficie abitabile netta per gli edifici destinati all’abitazione non deve, di norma, superare 200 m2.

4 Il DFAE può stabilire condizioni per l’acquisto di un fondo. Può segnatamente esigere la reciprocità se l’acquisto è effettuato da uno Stato estero per le necessità ufficiali della sua missione diplomatica, dei suoi posti consolari o delle sue missioni permanenti presso organizzazioni intergovernative in Svizzera.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3137).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.