192.121 Ordinance of 7 December 2007 to the Federal Act on the Privileges, Immunities and Facilities and the Financial Subsidies granted by Switzerland as a Host State (Host State Ordinance, HSO)

192.121 Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

Art. 20 Accompanying persons

1 The following persons are entitled to accompany the principal individual beneficiary and enjoy the same privileges, immunities and facilities if living together in the same household:

a.
the spouse of the principal individual beneficiary;
b.
the same-sex partner of the principal individual beneficiary if the partnership has been registered in Switzerland or under an equivalent foreign provision or if the partner is treated by the institutional beneficiary concerned as an official partner or as a dependent;
c.
the cohabiting partner of the principal individual beneficiary (which within the meaning of Swiss law is a person of the opposite sex not married to the principal individual beneficiary) if the cohabiting partner is treated by the institutional beneficiary concerned as an official partner or as a dependent;
d.
the unmarried children up to the age of 25 of the principal individual beneficiary;
e.
the unmarried children up to the age of 25 of the spouse, or of the same-sex partner, or of the cohabiting partner, if officially in that person’s care.

2 The following persons may, by way of exception, be authorised by the FDFA to accompany a principal individual beneficiary if they live together in the same household; they shall be issued with a legitimation card but shall not be accorded privileges, immunities or facilities:

a.
the same-sex partner of the principal individual beneficiary if he or she is not recognised by the institutional beneficiary concerned as an official partner or as a dependent but the application for a residence permit is nonetheless submitted by the institutional beneficiary and the relationship can be shown to be long-standing, and if it is not possible for the couple to register their partnership under Swiss law or under the law of another State;
b.
the cohabiting partner of the principal individual beneficiary if the cohabiting partner is not recognised by the institutional beneficiary concerned as an official partner or as a dependent but the application for a residence permit is nonetheless submitted by the institutional beneficiary and the relationship can be shown to be long-standing;
c.
the unmarried children over the age of 25 of the principal individual beneficiary if they are in his or her sole care;
d.
the unmarried children over the age of 25 of the spouse, or of the same-sex partner, or of the cohabiting partner, if they are in the principal individual beneficiary's sole care;
e.
the ascendants of the principal individual beneficiary or of his or her spouse, same-sex partner, or cohabiting partner within the meaning of paragraph 1, if they are in the principal individual beneficiary's sole care;
f.
in exceptional cases, other persons in the sole care of the principal individual beneficiary if it is not possible for them to be entrusted to the care of a third party in the country of origin (cases of force majeure).

2bis An exemption from the requirement of living in the same household with the principal individual beneficiary may be granted:

a.
to persons under paragraph 1 letters d and e and 2 letters c and d: if they are resident abroad for the purpose of their studies;
b.
to persons under paragraphs 1 and 2: on application by the relevant institutional beneficiary for a maximum duration of one year if the principal individual beneficiary who is employed by an institutional beneficiary under Article 2 paragraph 1 letters a, b and i HSA moves to a place of work for professional reasons where the constant presence of their family is not possible or desirable for security reasons and the family must for these reasons forgo living together;
c.
to persons under paragraph 1 letters a and b: during the divorce, separation, or marriage protection or proceedings for the judicial dissolution of the registered partnership of the principal individual beneficiary; during this period living in the same household is not required either for children under paragraph 1 letters d and e if they are in the custody of the relevant person under paragraph 1 letter a or b, or for children under paragraph 2 letters c and d; the provisions of Swiss tax law remain reserved.17

3 Private household employees may be authorised by the FDFA to accompany a principal individual beneficiary if they satisfy the requirements laid down in the Ordinance of 6 June 201118 on Private Household Employees.19

4 Authorisation for the persons referred to in this Article to accompany a principal individual beneficiary must be sought prior to the entry into Switzerland of such persons.

5 The FDFA shall determine case by case whether a person wishing to accompany a principal individual beneficiary satisfies the requirements of this article. All questions arising therefrom shall be resolved in accordance with diplomatic practice between the FDFA and the institutional beneficiary concerned and without the individual beneficiary being involved in any way.

17 Inserted by No I of the O of 11 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5063).

18 SR 192.126

19 Amended by the Annex to the O of 6 June 2011 on Private Household Employees, in force since 1 July 2011 (AS 2011 2425).

Art. 20 Persone autorizzate ad accompagnare

1 Le persone seguenti sono autorizzate ad accompagnare il titolare principale e godono degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni del titolare principale che accompagnano, se vivono in comunione domestica con lo stesso:

a.
il coniuge del titolare principale;
b.
il partner dello stesso sesso del titolare principale, in caso di unione domestica registrata, se l’unione domestica è conforme a una legislazione estera equivalente o il partner è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale interessato;
c.
il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del diritto svizzero, di sesso opposto), se il concubino è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale;
d.
i figli non coniugati del titolare principale sino all’età di 25 anni;
e.
i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale sino all’età di 25 anni, se sono ufficialmente a carico del coniuge, del partner o del concubino.

2 Le persone seguenti possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dal DFAE ad accompagnare il titolare principale se vivono in comunione domestica con lui; esse beneficiano di una carta di legittimazione, ma non godono di privilegi, immunità o facilitazioni:

a.
il partner dello stesso sesso del titolare principale, se il partner non è riconosciuto quale partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istituzionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata, nel caso in cui le persone interessate non siano in grado di fare registrare un’unione domestica conformemente al diritto svizzero o a un diritto estero;
b.
il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del diritto svizzero, di sesso opposto) se il concubino non è riconosciuto partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istituzionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata;
c.
i figli non coniugati del titolare principale di età superiore a 25 anni che sono interamente a carico del titolare principale;
d.
i figli non coniugati di età superiore a 25 anni del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale che sono interamente a carico del titolare principale;
e.
gli ascendenti del titolare principale, del suo coniuge, del suo partner o del suo concubino ai sensi del capoverso 1 che sono interamente a carico del titolare principale;
f.
altre persone che sono interamente a carico del titolare principale, a titolo eccezionale, se non possono essere affidate a terzi nel loro Stato d’origine (casi di forza maggiore).

2bis Un’esenzione dall’obbligo di comunione domestica con il titolare principale può essere accordata:

a.
alle persone di cui al capoverso 1 lettere d ed e, e capoverso 2 lettere c e d: se hanno il loro domicilio all’estero a fini di studio;
b.
alle persone di cui ai capoversi 1 e 2: su richiesta del beneficiario istituzionale interessato e per la durata massima di un anno, se il titolare principale impiegato da un beneficiario istituzionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b e i LSO si reca, per ragioni professionali, in un luogo d’impiego in cui la presenza continua della famiglia non è possibile o non è auspicabile per ragioni di sicurezza e se per tale ragione la famiglia deve rinunciare a una comunione domestica;
c.
alle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b: se è in corso un’azione di divorzio, un’azione di separazione, una procedura a tutela dell’unione coniugale o un’azione di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata del titolare principale; in tale periodo la comunione domestica non è più necessaria neppure per i figli secondo il capoverso 1 lettere d ed e, se la persona di cui al capoverso 1 lettere a e b ne ha la custodia, né per i figli secondo il capoverso 2 lettere c e d; sono fatte salve le disposizioni previste dal diritto svizzero in materia fiscale.17

3 I domestici privati possono essere autorizzati dal DFAE ad accompagnare il titola-re principale se adempiono le condizioni previste nell’ordinanza del 6 giugno 201118 sui domestici privati.19

4 Le domande volte ad autorizzare le persone menzionate nel presente articolo ad accompagnare il titolare principale devono essere presentate prima dell’entrata in Svizzera delle persone di accompagnamento.

5 Il DFAE determina nel singolo caso se la persona che desidera accompagnare il titolare principale adempie le condizioni secondo il presente articolo. Qualsiasi questione che potrebbe porsi in proposito è risolta d’intesa tra il DFAE e il beneficiario istituzionale interessato conformemente agli usi diplomatici, escluso qualsiasi intervento individuale della persona beneficiaria.

17 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063).

18 RS 192.126

19 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 6 giu. 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2425).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.