1 The following persons are entitled to accompany the principal individual beneficiary and enjoy the same privileges, immunities and facilities if living together in the same household:
2 The following persons may, by way of exception, be authorised by the FDFA to accompany a principal individual beneficiary if they live together in the same household; they shall be issued with a legitimation card but shall not be accorded privileges, immunities or facilities:
2bis An exemption from the requirement of living in the same household with the principal individual beneficiary may be granted:
3 Private household employees may be authorised by the FDFA to accompany a principal individual beneficiary if they satisfy the requirements laid down in the Ordinance of 6 June 201118 on Private Household Employees.19
4 Authorisation for the persons referred to in this Article to accompany a principal individual beneficiary must be sought prior to the entry into Switzerland of such persons.
5 The FDFA shall determine case by case whether a person wishing to accompany a principal individual beneficiary satisfies the requirements of this article. All questions arising therefrom shall be resolved in accordance with diplomatic practice between the FDFA and the institutional beneficiary concerned and without the individual beneficiary being involved in any way.
17 Inserted by No I of the O of 11 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5063).
19 Amended by the Annex to the O of 6 June 2011 on Private Household Employees, in force since 1 July 2011 (AS 2011 2425).
1 Le persone seguenti sono autorizzate ad accompagnare il titolare principale e godono degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni del titolare principale che accompagnano, se vivono in comunione domestica con lo stesso:
2 Le persone seguenti possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dal DFAE ad accompagnare il titolare principale se vivono in comunione domestica con lui; esse beneficiano di una carta di legittimazione, ma non godono di privilegi, immunità o facilitazioni:
2bis Un’esenzione dall’obbligo di comunione domestica con il titolare principale può essere accordata:
3 I domestici privati possono essere autorizzati dal DFAE ad accompagnare il titola-re principale se adempiono le condizioni previste nell’ordinanza del 6 giugno 201118 sui domestici privati.19
4 Le domande volte ad autorizzare le persone menzionate nel presente articolo ad accompagnare il titolare principale devono essere presentate prima dell’entrata in Svizzera delle persone di accompagnamento.
5 Il DFAE determina nel singolo caso se la persona che desidera accompagnare il titolare principale adempie le condizioni secondo il presente articolo. Qualsiasi questione che potrebbe porsi in proposito è risolta d’intesa tra il DFAE e il beneficiario istituzionale interessato conformemente agli usi diplomatici, escluso qualsiasi intervento individuale della persona beneficiaria.
17 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063).
19 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 6 giu. 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2425).
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