Insofar as the institutional beneficiary as employer is not, under international law, subject to obligatory Swiss social security legislation and the members of the staff of the institutional beneficiary are not subject to that legislation, the institutional beneficiary shall determine the social protection arrangements for its staff in accordance with international law and shall operate a social security scheme of its own.
Se in virtù del diritto internazionale il beneficiario istituzionale non è assoggettato, quale datore di lavoro, alla legislazione sociale svizzera obbligatoria e se i membri del personale del beneficiario istituzionale non sottostanno a detta legislazione svizzera, il beneficiario istituzionale determina le modalità di protezione sociale applicabili al suo personale conformemente al diritto internazionale e attua il suo regime di assicurazioni sociali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.