1 When crossing the border to take up his or her duties, an individual beneficiary must be in possession of a recognised identity document and, where applicable, a visa.
2 A request must be made to the FDFA by the institutional beneficiary concerned in order for the individual beneficiary to be allowed take up his or her duties.
1 Al momento dell’entrata in funzione, le persone beneficiarie devono essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto.
2 La domanda di entrata in funzione è inviata al DFAE dal beneficiario istituzionale interessato.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.