1 The FDFA shall issue legitimation cards to the following persons:
2 It shall determine the additional requirements for issuing the card and various forms of legitimation cards.
3 The legitimation card issued by the FDFA serves as a residence permit for Switzerland, confirms any privileges and immunities to which the holder is entitled and exempts the beneficiary from the visa obligation for the duration of his or her official duties.
4 Beneficiaries holding a legitimation card issued by the FDFA who are not Swiss citizens are exempted from the obligation to register with their cantonal residents’ registry. They may however register voluntarily.
15 Amended by No I of the O of 11 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5063).
1 Il DFAE rilascia una carta di legittimazione alle persone seguenti:
2 Il DFAE determina le altre condizioni di rilascio e i diversi tipi di carte di legittimazione.
3 La carta di legittimazione del DFAE serve da carta di soggiorno in Svizzera, attesta gli eventuali privilegi e immunità di cui beneficia il suo titolare ed esenta quest’ultimo dall’obbligo del visto per la durata delle sue funzioni.
4 Le persone beneficiarie titolari di una carta di legittimazione del DFAE che non hanno la cittadinanza svizzera sono esenti dall’obbligo di annunciarsi alle autorità cantonali competenti in materia di controllo degli abitanti. Esse possono nondimeno annunciarsi volontariamente.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.