The Confederation may pay due compensation to the cantons for tasks they carry out under Article 20 letter f that do not fall within their competence under the Federal Constitution.
La Confederazione può indennizzare adeguatamente i Cantoni per i compiti che svolgono in applicazione dell’articolo 20 lettera f e per i quali non sono competenti in virtù della Costituzione federale.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.