(Art. 12, 26 and 27 of the PPA)
1 The contracting authority may entrust the performance of checks relating to equal pay to the Federal Office for Gender Equality (FOGE) in particular. The FOGE shall specify the details of its checks in a directive. The contracting authority may forward the self-declarations of the tenderers concerning compliance with equal pay rules to the FOGE.
2 In terms of important international labour standards and in addition to the core conventions of the International Labour Organization (ILO) in accordance with Annex 6 of the PPA, the contracting authority can require compliance with principles from other ILO conventions, provided Switzerland has ratified them.
3 In the case of goods, work and services that are provided abroad, the conventions in accordance with Annex 2 shall apply in addition to the environmental law applicable at the place of performance.
4 In order to verify that tenderers fulfil the participation conditions and the eligibility criteria, the contracting authority may, in view of the contract in question, require some of the documents and evidence given by way of example in Annex 3.
(art. 12, 26 e 27 LAPub)
1 Il committente può delegare l’esecuzione dei controlli della parità salariale segnatamente all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU). L’UFU definisce i dettagli dei controlli in una direttiva. Il committente può trasmettere all’UFU l’autodichiarazione degli offerenti relativa all’osservanza della parità salariale.
2 Il committente può esigere che siano osservati come standard internazionali importanti in materia di lavoro, oltre alle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all’allegato 6 LAPub, i principi di altre convenzioni dell’OIL, sempre che la Svizzera le abbia ratificate.
3 Per le prestazioni fornite all’estero, sono rilevanti, oltre al diritto in materia ambientale in vigore nel luogo della prestazione, le convenzioni secondo l’allegato 2.
4 Per verificare se gli offerenti adempiono le condizioni di partecipazione e i criteri di idoneità, il committente può richiedere, tenendo conto della commessa in questione, determinati documenti o prove menzionati a titolo di esempio nell’allegato 3.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.