1 The contracting authority may keep a list of tenderers that meet the requirements for receiving public contracts by virtue of their eligibility.
2 The following information must be published on the internet platform of the Confederation and the cantons:
3 A transparent procedure must ensure that it is possible at any time to request inclusion, to examine or verify eligibility, and to place a tenderer on the list or delete it from it.
4 Tenderers that are not included on a list are also permitted to participate in a specific procurement project if they provide proof of their eligibility.
5 If the list is deleted, the tenderers listed shall be informed.
1 Il committente può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche.
2 Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni:
3 Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell’idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell’elenco o radiarlo dallo stesso.
4 A una gara d’appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità.
5 Se l’elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.