1 The cantons shall provide a simple procedure for postal voting. In particular, they shall enact provisions to guarantee the verification of eligibility to vote, voting secrecy and the counting of all the votes cast, and to prevent abuses.
2 Postal voting is permitted from the time of receipt of the documents required to cast a valid vote in accordance with cantonal law.13
13 Amended by No I of the FA of 18 March 1994, in force since 15 Dec. 1994 (AS 1994 2414; BBl 1993 III 445).
1 I Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.
2 Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, è disponibile.14
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 dic. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
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