1 The cantons shall permit advance voting on at least two of the four days immediately prior to the polling day.
2 For the purpose of advance voting, cantonal law must provide for all or certain polling stations to be open for a specific time or that persons eligible to vote may hand over their ballot paper in a sealed envelope at a public office.
3 Where cantons provide for an extended form of advance voting, this also applies in federal votes and elections.
4 The cantons shall enact the required provisions relating to the counting of all the votes cast, the preservation of voting secrecy and the prevention of abuses.
1 I Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione.
2 Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che ci si potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio.
3 Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.
4 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per lo spoglio di tutti i voti, la tutela del segreto del voto e l’impedimento di abusi.13
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.