1 The political parties represented in the Federal Assembly shall disclose their funding.
2 They shall fulfil this duty by disclosing the following to the competent body:
3 Members of the Federal Assembly who do not belong to a political party shall disclose monetary and non-monetary donations in accordance with paragraph 2 letter b.
1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento.
2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:
3 I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.