1 Individuals, legal entities and partnerships that run a campaign related to an election to the National Council or a federal vote must disclose the funding thereof if they spend more than 50,000 francs.
2 They shall fulfil this duty by disclosing the following to the competent body:
3 Individuals, legal entities and partnerships that have run a campaign for the election of a member of the Council of States and have spent more than 50,000 francs on this campaign must disclose the final statement of income and the monetary and non-monetary donations specified in paragraph 2 letter b.
4 If two or more persons or partnerships run a joint campaign, they must jointly submit the budgeted income and the final statement of income; in the case of elections to the Council of States, only the final statement of income is required. The monetary and non-monetary donations granted to them and their expenses shall be added together. The Federal Council shall regulate the details.
1 Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi rendono pubblico il finanziamento della campagna.
2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:
3 Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che hanno condotto una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando a tal fine più di 50 000 franchi comunicano il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui al capoverso 2 lettera b.
4 Le persone o società di persone che conducono una campagna comune comunicano congiuntamente le entrate preventivate e il conto finale delle entrate; nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati comunicano soltanto il conto finale delle entrate. Le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro e le loro spese sono sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.