1 The cantons shall ensure that children and young people with disabilities receive a basic education adapted to their special needs.
2 Wherever possible and beneficial to the child or young person with a disability, the cantons shall provide suitable forms of schooling to encourage the integration of children and young people with disabilities in the regular school system.
3 In particular, they shall ensure that that children and young people with perceptual or articulation disorders and persons close to them can learn a communication technique appropriate for the disability.
1 I Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche.
2 I Cantoni promuovono l’integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile e per il bene dei fanciulli e degli adolescenti disabili.
3 Rendono segnatamente possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione, e alle persone loro particolarmente vicine, l’apprendimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità.
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