151.3 Federal Act of 13 December 2002 on the Elimination of Discrimination against People with Disabilities (Disability Discrimination Act, DDA)

151.3 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)

Art. 2 Definitions

1 In this Act, a person with a disability is a person who, due to a physical, mental or psychological impairment which is likely to be permanent, finds it difficult or is unable to carry out everyday tasks, cultivate social contacts, move around, obtain an education or training, or work.4

2 Discrimination occurs when persons with disabilities are treated in legal or practical terms differently from persons without disabilities and thus without material justification are disadvantaged when compared to persons without disabilities, or when they are not treated differently but different treatment is necessary to ensure that persons with disabilities have the same rights as persons without disabilities.

3 Discrimination relating to access to a building, a structure, a dwelling or a public transport facility or vehicle occurs when access for persons with disabilities is not possible for structural reasons or is only possible with difficulty.

4 Discrimination in obtaining a service occurs when it is impossible or only possible with difficulty for persons with disabilities to obtain a service.

5 Discrimination in access to general and advanced education and training occurs in particular when:

a.
it is difficult for persons with disabilities to use aids or obtain the necessary assistance from other persons;
b.
the duration and organisation of the course and examinations are not adapted to the specific needs of persons with disabilities.

4 Amended by Annex No 3 of the FA of 20 June 2014 on Continuing Education and Training, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 689; BBl 2013 3729).

Art. 2 Definizioni

1 Ai sensi della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa.4

2 Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un’uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili.

3 Vi è svantaggio nell’accesso a una costruzione, a un impianto, a un alloggio, a un’infrastruttura o a un veicolo dei trasporti pubblici, quando questi sono concepiti in modo tale che l’accesso da parte dei disabili risulti impossibile o difficile.

4 Vi è svantaggio nel fruire di una prestazione quando l’accesso a quest’ultima è impossibile o difficile per i disabili.

5 Vi è svantaggio nell’accesso a una formazione o a una formazione continua in particolare quando:5

a.
l’utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l’assistenza personale loro necessaria sono ostacolate;
b.
la durata e l’assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili.

4 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

5 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

 

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