151.1 Federal Act of 24 March 1995 on Gender Equality (Gender Equality Act, GEA)

151.1 Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)

Art. 6 Reduced burden of proof

In relation to the allocation of duties, setting of working conditions, pay, basic and continuing education and training, promotion and dismissal, discrimination is presumed if the person concerned can substantiate the same by prima facie evidence.

Art. 6 Alleviamento dell’onere della prova

Si presume l’esistenza di una discriminazione per quanto la persona interessata la renda verosimile; questa norma si applica all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento.

8 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

 

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