151.1 Federal Act of 24 March 1995 on Gender Equality (Gender Equality Act, GEA)

151.1 Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)

Art. 7 Actions and appeals by organisations

1 Organisations that have been in existence for at least two years and that have as their object in terms of their articles of incorporation the promotion of gender equality or safeguarding the interests of employees may in their own names have a finding of discrimination declared if the probable outcome of proceedings will have an effect on a considerable number of jobs. They must allow the employer concerned the opportunity to state his position before they institute conciliation proceedings or bring an action.

2 The provisions on actions and appeals by individuals also apply by analogy.

Art. 7 Azioni e ricorsi delle organizzazioni

1 Le organizzazioni che esistono da almeno due anni e, secondo gli statuti, promuovono l’uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano gli interessi dei lavoratori possono, a proprio nome, far accertare in giudizio una discriminazione se l’esito della procedura avrà verosimilmente ripercussioni su un gran numero di rapporti di lavoro. Prima di avviare la procedura di conciliazione o di intentare un’azione, tali organizzazioni danno al datore di lavoro l’opportunità di prendere posizione.9

2 Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti le azioni e i ricorsi individuali.

9 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2815; FF 2017 4745).

 

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