1 In the case of applications for Schengen visas, the applicant may send the personal data required for the application to the visa authority electronically.
2 The fees may be paid electronically.
3 The data under paragraph 1 may be stored on servers of the Federal Department of Justice and Police (FDJP) for a maximum of four months.
10 Inserted by No II of the O of 2 Sept. 2015, in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3047).
1 Il richiedente del visto Schengen può comunicare elettronicamente all’autorità competente i propri dati personali richiesti nel quadro della domanda di visto.
2 Gli emolumenti possono essere versati elettronicamente.
3 I dati di cui al capoverso 1 possono essere registrati per quattro mesi al massimo in una memoria intermedia sui server del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
10 Introdotto dal n. II dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3047).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.