142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 39 Employment of cross-border commuters

1 Persons with a cross-border commuter permit may work temporarily outside the border zone. If they want to move the focus of their employment to the border zone of another canton, they must apply for a permit from the new canton beforehand. After working for an uninterrupted period of five years, cross border commuters are entitled to change cantons.

2 Persons with a cross-border commuter permit may be authorised to change jobs if the requirements in terms of Articles 21 and 22 are fulfilled. After working for an uninterrupted period of five years, cross border commuters are entitled to change jobs.

3 Persons with a cross-border commuter permit may be authorised to become self-employed, if the requirements in terms of Article 19 letters a and b are fulfilled.

Art. 39 Attività lucrativa dei frontalieri

1 Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

2 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d’impiego.

3 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.