142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 22 Salary and employment conditions and compensation for expenses incurred by posted employees

1 Foreign nationals may only be admitted in order to work if:

a.
the salary and employment conditions customary for the location, profession and sector are satisfied; and
b.
the level of compensation under paragraph 2 is customary for the location, profession and sector.

2 The employer shall compensate employees posted to Switzerland for expenses they incur in providing a cross-border service or in connection with a posting as part of an operational transfer, such as travel expenses and board and lodging. These compensation payments are not regarded as part of the salary.

3 In the case of long-term postings, the Federal Council may issue provisions on the duration of the obligation to compensate under paragraph 2.

32 Amended by No I of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Arrangements and Information Systems), in force since 1 April 2020 (AS 2019 1413, 2020 881; BBl 2018 1685).

Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se:

a.
sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore; e se
b.
i rimborsi di cui al capoverso 2 corrispondono a quelli usuali nella località, nella professione e nel settore.

2 Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.

3 In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di rimborso di cui al capoverso 2.

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

 

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