142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 21 Precedence

1 Foreign nationals may be permitted to work only if it is proven that no suitable domestic employees or citizens of states with which an agreement on the free movement of workers has been concluded can be found for the job.

2 Domestic employees include:

a.
Swiss nationals;
b.
persons with a settlement permit;
c.
persons with a residence permit authorising them to work;
d.28
temporarily admitted persons;
e.29
persons who have been granted temporary protection and have a permit entitling them to take up employment.
3 Foreign nationals with a Swiss university degree may be admitted in derogation from paragraph 1 if their work is of high academic or economic interest. They shall be temporarily admitted for a period of six months following completion of their education or training in Switzerland in order to find suitable work.30

28 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Controlling Immigration and Improving Implementation of the Free Movement Agreements), in force since 1 July 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).

29 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Controlling Immigration and Improving Implementation of the Free Movement Agreements), in force since 1 July 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).

30 Inserted by No I of the FA of 18 June 2010 (Simplified Admission for Foreign Nationals with University Degrees), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5957; BBl 2010 427 445).

Art. 21 Priorità

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.

2 Sono considerati lavoratori indigeni:

a.
i cittadini svizzeri;
b.
i titolari di un permesso di domicilio;
c.
i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa;
d.28
le persone ammesse provvisoriamente;
e.29
le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa.

3 In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.30 31

28 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

29 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

30 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

31 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

 

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