1 The Federal Council may limit the number of first-time short stay and residence permits (Art. 32 and 33) for work purposes. It shall consult the cantons and the social partners beforehand.
2 It may define quotas for the Confederation and the cantons.
3 SEM may, within the federal quota limits, grant first-time short stay and residence permits or increase the cantonal quotas. In doing so, it shall take account of the needs of the cantons and overall economic interests.
1 Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l’esercizio di un’attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.
2 Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.
3 La SEM può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse dell’economia svizzera.
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