1 All personnel shall, as a general rule, be unarmed.
2 Where the situation abroad requires that any personnel, by way of exception, carry a weapon so as to be able to react in self-defence or in a situation of necessity, the contracting authority shall specify this in the contract.
3 The contracting authority shall ascertain that the personnel are in possession of the permits required under the applicable law.
4 The weapons legislation of the place at which the protection task is to be performed applies.
1 In linea di principio il personale non è armato.
2 Se la situazione all’estero esige eccezionalmente che il personale porti un’arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità, l’autorità committente lo prevede nel contratto.
3 L’autorità committente si assicura che il personale disponga delle autorizzazioni necessarie secondo il diritto applicabile.
4 È fatta salva la legislazione sulle armi applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.