1 The contracting authority may provide in the contract that the personnel may use force or other police measures as defined in the Use of Force Act of 20 March 20085 (UFA) if there is a statutory basis for doing so.
2 It shall ensure that the personnel have received the required training.
3 The use of force and other police measures is governed by the provisions of the UFA.
1 L’autorità committente può prevedere nel contratto la possibilità per il personale incaricato del compito di protezione di impiegare la coercizione di polizia e le misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 20085 sulla coercizione (LCoe) se lo prevede una base legale.
2 L’autorità committente si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.
3 L’impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia è retto dalle disposizioni della LCoe.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.