1 The Federal Council shall establish an independent authority to oversee the FIS.
2 In response to a proposal from the DDPS, it shall appoint the director of the independent supervisory authority for a term of six years.
3 The director shall be re-appointed for a further term unless the Federal Council rules at the latest six months before the end of the current term that this is not appropriate on objectively reasonable grounds.
4 The director may resign from the post as of the end of any month subject to giving six months’ notice thereof to the Federal Council.
5 He or she may be removed from the post by the Federal Council before the expiry of the term office if he or she:
1 Il Consiglio federale istituisce un’autorità indipendente incaricata di vigilare sul SIC.
2 Su proposta del DDPS, il Consiglio federale nomina il capo dell’autorità di vigilanza indipendente per un mandato di sei anni.
3 Il mandato del capo dell’autorità di vigilanza si considera tacitamente rinnovato per un nuovo mandato di sei anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.
4 Con un preavviso di sei mesi, il capo dell’autorità di vigilanza può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.
5 Il Consiglio federale può destituire il capo dell’autorità di vigilanza prima della scadenza del mandato se:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.